Descrizione
Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola.
Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.
Elezioni
Le elezioni del Consiglio d’Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione alle liste dei candidati di ciascuna componente.
Queste sono disciplinate, in via generale, dagli articoli che vanno dal 30 al 35 del D.Lvo 297/94 e dall’Ordinanza Ministeriale 215/91
Espressione del voto
Le votazioni si svolgono in un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e in quello successivo dalla 8 alle 13.30.
L’elettore munito di documento di riconoscimento, esprime il proprio voto, che sarà sempre personale e segreto, nel seggio in cui è compreso nell’elenco secondo il seguente schema:
Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati.
Prima di ricevere la scheda l’elettore dovrà firmare, nell’elenco degli elettori presente nel seggio, accanto al proprio nome e cognome.
Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti al Consiglio d’Istituto.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
DOCENTI:
- Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.
- Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni.
- NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell’istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.
PERSONALE ATA
- Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte dell’Istituto
- NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell’Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.
GENITORI
- L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile.
- Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416.
- NON spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
Decadenza dalle cariche
Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
I Genitori di alunni per i casi indicati sopra. Rimangono in carica nell’eventualità vi sia l’iscrizione di un altro figlio per l’anno scolastico successivo.
Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce la normativa nell’art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994.
Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
Tutto il personale sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale e disciplinare o che si trovi sospeso in attesa di un procedimento.
Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
I docente che, con incarico di presidenza, sostituisce il Dirigente negli organi collegiali.
Le liste dei candidati
Le liste dei candidati devono riportare:
- La componente di cui è composta la lista;
- L’elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, luogo e data di nascita e l’eventuale sede di servizio.
- Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste della stessa componente.
- Possono contenere anche un solo nominativo.
- Le liste NON possono essere presentate dai candidati.
- Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all’ordine di presentazione delle liste.
- Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria.
- Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarne alcuna.
- Possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi candidati.
La lista può essere presentata, nel caso non siano superiori a 200, da un decimo degli elettori.
Da almeno 20 elettori nel caso siano superiori a 200.
Regolarità delle liste da parte della commissione elettorale
La commissione elettorale deve:
- Verificare che le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori.
- Verificare che i candidati presenti nella lista appartengano tutti alla stessa categoria.
- Verificare che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate.
In caso mancasse firma, dichiarazione o il candidato non appartenesse alla categoria la commissione elettorale depenna il candidato dalla lista.
- Ridurre il numero di candidati inseriti in lista eccedenti il numero massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi.
- Depennare i nominativi candidati che sono presenti in più liste.
- Non tener conto dei sottoscrittori che abbiano firmato delle liste in precedenza.
- Comunicare attraverso l’affissione all’albo richiedendo la regolarizzazione entro tre giorni per le eventuali irregolarità nelle liste.
- Redigere il verbale delle operazioni e delle eventuali regolarizzazione dandone comunicazione mediante l’affissione all’albo entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste.
- Affigge all’albo e invia ai seggi le liste elettorali definitive.
Seggi elettorali
Il seggio elettorale viene aperto alle ore 8.00 del giorno in cui sono indette le votazioni. E’ composto da un presidente e due scrutatori.
Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano.
Le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il seggio inizia lo scrutinio al termine delle votazioni e continua senza interruzione fino al completamento delle operazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:
- Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.
- Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.
- Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato.
- In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto di lista e non le preferenze.
Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l’attribuzione del voto andrà alla sola lista.
Il presidente del seggio, in ogni caso, deve interpretare la volontà dell’elettore e, solo in casi estremi, annullare la scheda.