Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell’incarico.
A tal proposito si rimanda alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime. Nello specifico:
Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228(Legge di Stabilità 2013) recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Art. 38 del CCNL –Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: “Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF−Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012−Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente.
Si richiama l’attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie e si sottolinea l’importanza di richiedere esplicitamente le ferie. Si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie − a fronte dell’informazione adeguata della scuola − durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all’indennità sostitutiva. L’istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.
La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto (vacanze natalizie, pasquali, ponti ecc).
Modalità di fruizione delle ferie
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:
1. Periodi di fruizione:
a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
i. vacanze natalizie;
ii. vacanze pasquali;
iii. ponti e festività;
iv. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).
2. Docenti con contratto fino al 30 giugno:
a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
b. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.
3. Docenti con contratto fino al 31 agosto:
a. non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
Si invitano pertanto i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2026 a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.
Rimane inteso che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2026).
Si invita, alla luce di quanto sopra riportato, in riferimento anche all’ultima nota MIM prot.75233 del 27-3-2025 il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l’efficienza e la continuità del servizio scolastico.
Personale scolastico