Circolare 11

Disposizioni per la vigilanza degli alunni

Disposizioni per la vigilanza degli alunni: responsabilità ed obblighi del personale docente ed ATA

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Personale scolastico

Con la presente si forniscono mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito WEB dell’Istituto in via preventiva, misure organizzative per tutto il personale scolastico volte a impedire il verificarsi di eventi dannosi conseguenti a negligenza sulla vigilanza degli alunni.

A tal fine, si ricorda in prima istanza che la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola, come da normativa: norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, (art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312;  art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione; D.Lgs. 297/94) al contratto di lavoro del personale; norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile art. 1218,  2047 e  2048). Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione che l’obbligo si estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola sino alla loro uscita . Pertanto, la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo che vanno attentamente considerate.

 

Tanto premesso, il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola; l’obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente; anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nonché durante

l’intervallo/ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (CCNL). Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. (DPR 16/04/2013 n. 62, come modificato dal DPR 81/2023), al codice di comportamento MIUR (D.M. 525/14), al codice disciplinare personale ATA (art 22 CCNL 2019/2021), nonché al T.U. (DLgs 297/94 artt. 535/540).

Nella fattispecie, due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti: – la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo: la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

  • l’inversione dell’onere della prova: ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all’insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Pertanto, alla luce del Regolamento d’Istituto, il Dirigente scolastico dispone che il Personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni:

  • Vigilanza ed orario di servizio:

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio. Non rientra tra i doveri dell’insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell’edificio scolastico.  Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio, al fine di evitare ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe, senza giustificato motivo, espone il docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce anche un’aggravante.

  • Norme di servizio:

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e l’eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. In caso di ritardo deve darne, preventivamente, comunicazione all’Ufficio di Dirigenza e al

Responsabile di plesso. Ogni insegnante per la durata delle sue lezioni non lascia mai soli gli alunni, in quanto è anche il responsabile dell’andamento disciplinare della classe. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula, se non per gravi motivi e per tempi brevissimi: in tal caso l’insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano (o in caso di assoluta emergenza, ad altro docente disponibile) che provvederà alla loro temporanea sorveglianza. Gli insegnanti, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell’orario di servizio. L’insegnante di sostegno deve segnalare tempestivamente all’Ufficio di Segreteria e al Responsabile di plesso l’assenza dell’alunno/a seguito/a per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti. La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

I Collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni, mentre i restanti collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. All’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, i collaboratori scolastici debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi, affinché – anche in caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente comunicato dagli stessi – vigilino sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di segreteria.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai fini di cui trattasi, disporrà la presenza di collaboratori scolastici all’ingresso dei diversi piani di servizio, avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell’area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all’assegnazione del personale ai reparti.

Vigilanza sugli alunni: La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente. L’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane anche durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione. Durante l’intervallo, che è parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi vigilanza, i docenti sono tenuti a disporsi nella posizione più atta a garantire la vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi e all’ingresso dei bagni. Durante il cambio di ora i docenti non impegnati nell’ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell’aula; mentre il docente non impegnato nell’ora successiva attenderà l’arrivo del collega in orario. Qualora l’alunno si avvalga della pre-scuola la responsabilità della vigilanza è del personale formalmente prepostovi. Le uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione possono essere concesse dagli insegnanti solo per un tempo limitato, per valide motivazioni  e per singolo alunno. Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza per gli alunni con disabilità per bisogni a questi collegati. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Il personale  è tenuto a segnalare immediatamente all’Ufficio di Dirigenza e al Responsabile di sede ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l’incolumità degli allievi stessi di cui venga a conoscenza. Si ricorda che nel caso specifico, si configura reato in quanto interviene il codice penale sulle punizioni scolastiche eccessive. L’articolo 572  stabilisce: «Chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore di 14 anni, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni». Se poi l’insegnante causa anche lesioni fisiche ritenute gravi la reclusione parte da 4 anni e può arrivare fino a 8. Se la lesione è gravissima si parte da 7 anni di reclusione e si arriva a 15. In caso di morte c’è la prigione fino a 20 anni. Inoltre a confermarlo è una recente sentenza della Cassazione 5205/19 .

 È, comunque, necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti, per evitare che – nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati – l’assicurazione, non regolarmente attivata, non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

 Uscita alunni: Il docente in servizio nell’ultima ora di lezione è tenuto ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all’uscita della scuola, assicurandosi di essere seguito dall’intera classe Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l’esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l’uscita, si deve evitare ogni forma di assembramento, garantendo un regolare deflusso. L’uscita degli alunni dall’Istituto, infatti, deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale.  

Si precisa, come da normativa vigente, che nessun alunno della classe quarta e quinta primaria e della scuola secondaria di 1°grado può uscire autonomamente, senza essere riaffidato al genitore e/o al suo delegato, se non previa autorizzazione. Dopo l’uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici, se non eccezionalmente accompagnati dal docente e/o dal collaboratore scolastico. Nello spirito di collaborazione Scuola-Famiglia, si invita il personale scolastico a monitorare i casi di ripetuti ritardi nel prelevamento del figlio/a, anche al fine delle opportune segnalazioni alle autorità di competenza (Carabinieri, Polizia, etc.).

 Cambio ora lezione: I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a cambio ora per fine lezione, in custodia al collega o al collaboratore scolastico; al fine di evitare casi di negligenza, si invitano i docenti a effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

Spostamento alunni: Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche,  devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante di educazione motoria. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati dall’insegnante nella loro aula prima dell’inizio dell’intervallo e/o dell’ora successiva. In proposito si rammenta che particolare attenzione è da porre agli incidenti in corso di attività sportiva o in laboratorio. E’ doveroso segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Esperti esterni: Gli eventuali  “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio, che è tenuto a restare nella classe e ad affiancare l’esperto per la durata dell’intervento. I genitori possono essere invitati a scuola come “esperti/collaboratori”, sempre previa autorizzazione, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

Entrate in ritardo/Uscite anticipate: Le entrate in ritardo sono sempre da giustificare secondo i regolamenti della scuola. L’uscita anticipata viene richiesta per iscritto secondo il regolamento della scuola e in questo caso l’alunno deve sempre essere prelevato dal genitore o da un suo delegato. Comunque, i genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all’uscita dell’alunno dall’edificio.

Mensa: Il servizio mensa si effettua per quegli alunni che ne fanno espressa richiesta. I docenti in servizio devono occuparsi della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Gli alunni iscritti alla mensa sono gestiti e vigilati dagli insegnanti assegnati e/o dagli educatori dei servizi comunali. Gli insegnanti presenti alla mensa sono invitati ad abituare gli alunni a una adeguata igiene personale, educandoli a comportamenti corretti.

Vigilanza durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione: La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche, di visite guidate o di viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni con certificazione di disabilità, sarà designato un docente in aggiunta per garantire il rapporto ogni 10 alunni. Al docente accompagnatore, per il quale tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. L’insegnante accompagnatore è tenuto anche ad illustrare agli alunni le finalità didattiche e i contenuti culturali dell’attività didattica in esterna, avendo cura di effettuare le dovute azioni propedeutiche. È obbligatorio che ogni alunno partecipante all’attività didattica sia coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni.

 Accesso ai locali scolastici: Ai locali scolastici è fatto assoluto divieto di accesso per persone estranee, se non previa autorizzazione del Dirigente scolastico. I genitori non possono accedere alle classi: per comunicazioni urgenti ai propri figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola. Potranno accedere tramite appuntamento e negli orari indicati agli uffici della scuola o fissare colloqui con i docenti nei momenti stabiliti per i colloqui scuola/famiglia o in caso di necessità fissando appuntamento tramite diario o registro elettronico.

Sicurezza: È opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di evacuazione d’emergenza, dell’organigramma, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza e alle esercitazioni di evacuazione ed è tenuto a segnalare al Dirigente scolastico in forma scritta quanto può costituire e/o rappresentare causa di infortunio e/o di inadempimento in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In proposito, si rammenta che le prove di evacuazione debbono essere almeno due nell’anno scolastico. Inoltre, si invita vivamente tanto a verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità e che ponga  particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico.

In ogni caso il personale scolastico è tenuto, a seconda del proprio ruolo e della propria funzione, a fornire agli alunni le necessarie istruzioni comportamentali. Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e dare periodicamente informazioni agli alunni sui possibili fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Vigilanza durante gli scioperi

Nella scuola, in caso di sciopero,  il servizio essenziale “costituzionalmente” tutelato e da garantire è il diritto all’istruzione. In caso di scioperi/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le  famiglie verranno avvertite anticipatamente con circolare del Dirigente Scolastico della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare. In situazioni di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola e come di consueto, alla riconsegna degli alunni alla famiglia (o ad altro soggetto maggiorenne autorizzato) al termine delle lezioni.

Si invitano i Sigg. Docenti e il personale ATA ad attenersi con il massimo scrupolo e impegno a quanto previsto dalla presente nota  e a prendere inoltre visione del Regolamento di Istituto pubblicato sul sito della scuola.

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